Art. 4.

      1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo a carico del destinatario».